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Statuto

Art. 1 - Denominazione e scopo

1. A norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile e per iniziativa del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana (di seguito ‘Ordine’), quale Ente fondatore, è costituita la ”Fondazione dei Geologi della Toscana”

Art. 2 - Sede legale

1. La Fondazione ha sede in Firenze presso la sede dell’Ordine.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà stabilire sedi operative secondarie e potrà deliberare il trasferimento della sede nell’ambito del Comune di Firenze senza che questo comporti necessità di modifiche all’atto costitutivo ed allo statuto.

Art. 3 - Scopi

1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera in maniera assolutamente indipendente, è apartitica e interconfessionale.

2. La Fondazione ha per scopo:
a) la valorizzazione e la tutela della figura del Geologo così come delineata dalla prassi e dall’ordinamento professionale e come affermata negli ambiti della ricerca scientifica, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta all’aggiornamento ed alla formazione dei geologi;
b) la valorizzazione delle Scienze della Terra e delle materie nelle quali il Geologo può portare il proprio contributo tecnico, scientifico e culturale. A tal fine potrà:
- elaborare e trasmettere le conoscenze scientifiche, tecnologiche ed umanistiche, promuovere ed organizzare la ricerca, la preparazione culturale e professionale;
- organizzare convegni, conferenze, corsi e in generale eventi finalizzati all’aggiornamento ed alla formazione dei geologi professionisti e dei tirocinanti;
- istituire, anche costituendo a tale scopo al proprio interno un’agenzia formativa, corsi e scuole di perfezionamento, aggiornamento e formazione per i geologi professionisti e per i tirocinanti, di preparazione alla libera professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive, telematiche, e-learning) con esclusioni di giornali quotidiani;
- sostenere l’attività di enti che operano nei campi individuati ai precedenti punti a) e b) con il finanziamento da parte della Fondazione dell’attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, anche semplicemente concedendo il patrocinio o il sostegno;
- promuovere e finanziarie manifestazioni e attività culturali attinenti ai campi individuati ai precedenti punti a) e b);
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate ed alle quali la Fondazione abbia concesso patrocinio;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca attinenti ai campi individuati ai precedenti punti a) e b).

3. La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

4. La Fondazione potrà stipulare convenzioni ed aderire a consorzi porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei fini istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dai beni conferiti dall’Ente Fondatore come risulta dall’atto costitutivo;
- dal contributo, in termini di apporto scientifico e non dei geologi della Toscana.
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi ricevuti da enti pubblici e privati nonché da persone fisiche, sempre che gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le attività di cui al punto 3) e la cui accettazione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione della stessa Fondazione che il Consiglio di amministrazione delibererà di destinare a patrimonio;

2. E’ fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi o riserve durante la vita della Fondazione stessa.

Art. 5 - Entrate

1. Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
a) proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all’articolo precedente;
b) eventuali contributi annuali da parte dell’Ordine;
c) eventuali contributi o elargizioni di sostenitori o di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
d) proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall’articolo 3) del presente statuto.

Art. 6 - Sostenitori

1. Presso la Fondazione è istituito il libro dei sostenitori nel quale vengono iscritti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito concretamente al perseguimento dei fini statutari. Per la tenuta di tale libro potrà essere redatto idoneo regolamento.

Art. 7 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione
b) il Presidente ed il Vice presidente
c) il Revisore dei conti.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere. Lo stesso Consiglio potrà inoltre nominare i seguenti comitati:
- Comitato tecnico scientifico,
- Comitato borse di studio,
- Comitato Rapporti Istituzionali.

3. I componenti dei suddetti comitati decadono alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. Quando durante il periodo di mandato i componenti dei suddetti organi cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione; i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri componenti .

4. Ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri dei comitati spetta il rimborso delle spese vive sostenute. È invece retribuita l’attività del Sindaco Revisore.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tutti i Consiglieri pro-tempore dell’Ordine. L’elezione, le dimissioni, la cessazione dalla carica o la scadenza del componente da quest’ultimo comportano contemporaneamente e rispettivamente la nomina, la cessazione o la scadenza da componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, il tutto salvo il regime di proroga dello stesso sino alla elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine.

2. Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere vengono attribuite fra i propri componenti indipendentemente dalle corrispondenti cariche nel Consiglio dell’Ordine.

3. Al Tesoriere, salva diversa delibera del Consiglio di Amministrazione, compete di regola:
a) il controllo e la responsabilità della tenuta della contabilità;
b) la sottoscrizione, disgiuntamente al Presidente, degli ordinativi di pagamento e/o di incasso;
c) la predisposizione dei rendiconti preventivi e consuntivi, da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno anche un Vice Presidente.

5. In caso di dimissioni o mancata accettazione delle cariche nell’ambito della Fondazione da parte di Consiglieri dell’Ordine, che pur intendano mantenere la corrispondente carica nell’ambito dell’Ordine, il Consiglio dell’Ordine medesimo nomina per cooptazione i Consiglieri in sostituzione; i cooptati rimangono in carica fino a scadenza del Consiglio dell’Ordine che li ha nominati, salvo proroga fino all’insediamento del nuovo Consiglio e non possono assumere le cariche di Presidente e Vice Presidente. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sia consigliere in carica dell’Ordine sia cooptato, è rieleggibile quante volte sono rieleggibili i consiglieri dell’Ordine secondo le disposizioni normative vigenti.

6. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio:
a) sceglie le linee guida per l’attività della Fondazione su base annuale e pluriennale, e stabilisce i programmi di attività della Fondazione medesima;
b) redige ed approva il rendiconto preventivo e consuntivo di ogni anno solare e le rispettive relazioni illustrative;
c) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
d) delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salve restando le formalità stabilite dalla legge;
e) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
f) delibera, nel rispetto delle norme del Codice Civile, le opportune modifiche allo statuto (da sottoporre all’autorità tutoria per l’approvazione nei modi di legge) e ciò in deroga a quanto previsto dal successivo comma 12, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti;
g) delibera sulla stipula di contratti in generale, e sull’attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione;
h) adempie ad ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

7. Il consiglio di Amministrazione deve presentare annualmente agli iscritti all’Ordine i rendiconti e le relazioni ad essi allegate, esclusivamente a scopo informativo ma fornendo ogni chiarimento in merito.

8. Il Consiglio può occasionalmente e temporaneamente delegare parte dei suoi poteri ad uno o più suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti per consulenze.

9. In assenza del Segretario del Consiglio, la sua funzione è svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

10. In assenza del Presidente la sua funzione è svolta dal Vice Presidente. Ove anche questo sia assente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all’Ordine fra quelli presenti.

11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal Vice Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l’ordine del giorno, inviato con gli stessi criteri stabiliti per le convocazioni delle riunioni del Consiglio dell’Ordine. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax o posta elettronica spedita almeno 48 (quarantotto) ore prima di quella di inizio della riunione. Se lo chiedono almeno cinque componenti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando con precisione l’argomento su cui deliberare, il Presidente o chi ne fa le funzioni deve convocare immediatamente il Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno sei giorni ma non maggiore di quindici giorni; ove non lo faccia, il Presidente o che ne fa le funzioni che non abbia un giustificato motivo per l’omissione decade automaticamente dalla carica.

12. L’adunanza del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti. Quando si verifica una parità di voti prevale quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente comma 10.

13. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbali, trascritti sull’apposito libro debitamente vidimato prima dell’uso; tali verbali sono redatti dal Segretario o da chi ne ha svolto le funzioni, e sono dallo stesso sottoscritto unitamente a chi ha presieduto la riunione.

Art. 9 - Il Presidente - Vice Presidente

1. Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva da convocarsi immediatamente con la procedura di urgenza di cui al comma 11 dell’art. 8.

3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti. 4. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in ogni caso di sua assenza o impedimento.
Art. 10 - Il Revisore dei Conti
1. Il Revisore dei Conti è nominatodal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce il compenso a carico della Fondazione, e decade con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui preventivi e sui consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

3. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Art. 11 - Il Comitato Tecnico- Scientifico
1. La Fondazione può essere assistita, per delibera del Consiglio di Amministrazione, da un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive. Esso ha anche funzioni propositive in materia culturale, didattica e tecnico – scientifica.

2. Il Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio Coordinatore nella persona di uno dei suoi membri ed è composto da un numero variabile da tre fino a nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che hanno particolari competenze nelle attività che rientrano negli scopi della Fondazione.

Art. 12 - Il Comitato Borse di Studio

1. Il Comitato Borse di Studio è composto di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato ha il compito di predisporre i regolamenti necessari in materia di borse di studio, in conformità agli scopi enunciati nel presente statuto. Ha altresì funzione consultiva e propositiva verso il Consiglio di Amministrazione per tutto ciò che attiene all’istituzione, promozione, sovvenzione, valutazione e assegnazione in materia di borse di studio.

Art. 13 - Il Comitato Rapporti Istituzionali

1. Il Comitato Rapporti Istituzionali è composto dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni istituzionalmente operanti in rapporto alla professione di Geologo nel territorio della Toscana ed invitati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Coordinatore del Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato Rapporti Istituzionali ha, oltre ai compiti consultivi e propositivi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, anche quello specifico di promuovere la figura del geologo nell’ambito delle competenze attribuitegli dall’ordinamento professionale.

Art. 14 - Bilancio della Fondazione

1. Il Consiglio di amministrazione cura la tenuta delle scritture contabili della Fondazione e redige il conto preventivo e consuntivo di ogni anno solare con le relative relazioni illustrative, provvedendo alla loro trasmissione al Revisore per l’espressione del relativo parere.

2. Il conto consuntivo e preventivo saranno trasmessi all’Ordine affinché vengano allegati al bilancio dell’Ordine stesso da presentare agli iscritti.

Art. 15 - Estinzione della Fondazione

1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, le attività della stessa saranno liquidate a cura di un collegio di tre liquidatori nominato dallo stesso Consiglio della Fondazione. Il patrimonio residuo sarà destinato all’Ordine, a Fondazioni con finalità analoghe, o ai fini di utilità sociale sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, o destinati a borse di studio che verranno assegnate secondo le determinazioni del Consiglio dell’Ordine salvo diversa destinazione imposta per Legge.

Art. 16 - Modifiche dello Statuto

1. Ove in seguito se ne presentasse l’opportunità al fine di conseguire meglio e più estesamente gli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme del Codice Civile, potrà con apposita delibera modificare l’atto costitutivo e/o lo statuto della fondazione, onde consentire l’ingresso di partecipanti istituzionali, di partecipanti privati e di sostenitori permanenti, i quali, fermi sempre gli scopi di cui all’articolo 3), contribuiscano al patrimonio della Fondazione ed alla realizzazione delle sue attività.