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Statuto

Art. 1 - Denominazione e scopo

1. A norma degli articoli 14 e seguenti del codice ci vile e per iniziativa del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana (di seguito 'Ordine'), quale Ente fondatore, è costituita la "Fondazione dei Geologi della Toscana".


Art. 2 - Sede legale

1. La Fondazione ha sede in Firenze presso la sede del l'Ordine.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà stabilire sedi operative secondarie e potrà deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Firenze, e comunque sempre presso la sede dell'Ordine, senza che questo comporti necessità di modifiche all'atto costitutivo ed allo sta tuto.


Art. 3 - Scopi

1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera in maniera assolutamente indipendente, apartitica e inter confessionale.

2. La Fondazione ha per scopo:

a) la valorizzazione e la tutela della figura del Geo logo così come delineata dalla prassi e dall'ordinamento professionale e come affermata negli ambiti della ricerca scienti fica, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l'attua zione di ogni iniziativa diretta all'aggiornamento ed alla formazione dei geologi;
b) la valorizzazione delle Scienze della Terra e delle materie nelle quali il Geologo può portare il proprio contributo tecnico, scientifico e culturale;
c) la valorizzazione del patrimonio geologico regionale e della sua geodiversità, anche ai fini di una valorizzazione del territorio in chiave geoturistica;
d) la collaborazione scientifica e didattica con le università in merito ai tirocini formativi o altre attività rivolte agli studenti.

A tal fine potrà:
- elaborare e trasmettere le conoscenze scientifiche, tecnologiche ed umanistiche, promuovere ed organizzare la ricerca, la preparazione culturale e professionale;
- organizzare convegni, conferenze, corsi, eventi online e in generale eventi finalizzati all'aggiornamento ed alla formazione dei geologi professionisti e dei tirocinanti;
- istituire, anche costituendo a tale scopo al proprio interno un'agenzia formativa, corsi e scuole di perfezionamento, aggiornamento e formazione per i geologi professionisti e per i tirocinanti, di preparazione al la libera professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive, telematiche, e-learning) con esclusione di giornali quotidiani;
- sostenere l'attività di enti che operano nei campi individuati ai precedenti punti a), b), c) e d) con il finanziamento da parte della Fondazione dell'attività da essi svolta,

dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, anche semplicemente concedendo il patrocinio o il sostegno;

- promuovere e finanziarie manifestazioni e attività culturali attinenti ai campi individuati ai precedenti punti a), b), c) e d);
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate ed alle quali la Fondazione abbia concesso patrocinio;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca attinenti ai campi individuati ai prece denti punti a), b), c) e d).

3. La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.

4. La Fondazione potrà stipulare convenzioni, aderire a consorzi e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei fini istituzionali.


Art. 4 - Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dai beni conferiti dall'Ente Fondatore come risulta dall'atto costitutivo, costituente il fondo di dotazione;
- dal contributo, in termini di apporto scientifico e non, dei geologi della Toscana;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fon dazione, anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;
- dai contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le attività di cui all'art. 3 e la cui accettazione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione del la stessa Fondazione che il Consiglio di Amministra zione de libererà di destinare a patrimonio.

2. Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento delle eventuali perdite di gestione delle annualità precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per il miglioramento delle sue attività.

3. E' fatto divieto alla Fondazione di qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Art. 5 - Entrate

1. Per l'adempimento delle attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali di cui al l'art.3, la Fon dazione potrà disporre delle seguenti entrate:

a) proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
b) proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'articolo 3) del presente statuto;
c) eventuali avanzi di gestione degli esercizi prece denti;
d) eventuali contributi annuali da parte dell'Ordine;
e) eventuali contributi o elargizioni di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio.


Art. 6 - Ente fondatore

1. La Fondazione è promossa e istituita dal Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana, che rappresenta l'Ente Fondatore.

2. All'Ente Fondatore spettano i seguenti poteri:
- nominare, revocare, sostituire i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Fonda zione;
- fornire il proprio parere sulle attività che il Consiglio di Amministrazione intende svolgere nell'ambito del proprio mandato per perseguire gli scopi statutari;
- proporre iniziative comuni in conformità agli scopi istituzionali;
- esprimere un parere vincolante sul bilancio preventivo e sul rendiconto annuale della Fondazione;
- esprimere il proprio parere vincolante in merito alla devoluzione dei beni residui a seguito della liquida zione della Fondazione, nel rispetto di quanto indicato all'art.19;
- esprimere un parere vincolante su eventuali modifiche statutarie.


Art. 7 - Sostenitori

1. Presso la Fondazione è istituito il libro dei soste nitori nel quale vengono iscritti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e pri vati nonché le persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito concretamente al perseguimento dei fini statutari. Per la tenuta di tale libro potrà essere redatto idoneo regolamento.


Art. 8 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente ed il Vice Presidente;
c) il Revisore dei conti.

2. Il Consiglio potrà inoltre nominare i seguenti comi tati:
- Comitato tecnico scientifico;
- Comitato borse di studio;
- Comitato Rapporti Istituzionali.

3. I componenti dei suddetti comitati decadono alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Quando durante il periodo di manda to i componenti dei suddetti organi cessino per qual siasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla loro sostituzione; i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri componenti.

4. Il Consiglio potrà inoltre nominare un Direttore della Fondazione.


Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un numero di componenti pari a undici, tutti nominati dall'Ente Fondatore.

2. La composizione del Consiglio è la seguente: sei componenti scelti tra i Consiglieri protempore dell'Or dine dei Geologi; quattro componenti scelti fra gli iscritti all'Ordine dei Geologi della Toscana che non ricoprano la carica di Consiglieri dell'Ordine; un com ponente scelto fra gli iscritti all'Ordine dei Geologi della Toscana che non ricopra la carica di Consigliere dell'Ordine o anche non iscritto all'Ordine dei Geologi. I componenti del Consiglio sono scelti fra soggetti dotati di significative qualità intellettuali, morali e professionali e preferenzialmente tra soggetti che abbiano maturato una significativa competenza didattica e/o organizzativa, tenendo conto del l'alternanza di genere, di età e di esperienza. Non possono essere designati o mantenere la carica di Consiglieri della Fondazione coloro che abbiano riportato sanzioni disciplinari definitive negli ultimi tre anni.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Toscana (Ente Fondatore), con delibera da adottarsi:

- entro sessanta giorni dall'approvazione del presente statuto;
- successivamente entro trenta giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio dell'Ordine.

In caso di gravi inadempienze nell'espletamento dei propri compiti, previa contestazione, ogni componente del Consiglio potrà essere sostituito con delibera del l'Ente Fondatore. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di un componente del Consiglio, l'Ente Fondatore provvederà a designare, nel rispetto di quanto riportato nel presente articolo, un nuovo componente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del componente sostituito.
In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di al meno quattro componenti del Consiglio, l'intero Consiglio decade, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo consiglio da parte dell'Ente Fondato re.

4. Il Consiglio di Amministrazione decade insieme al Consiglio dell'Ente Fondatore; rimane in carica per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Ente Fondatore.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sia consigliere in carica dell'Ordine sia esterno, è rinominabile quante volte sono rieleggibili i Consiglieri dell'Ordine secondo le disposizioni normative vigenti.

5. L'Ente Fondatore nomina con propria delibera il Presidente della Fondazione tra i componenti facenti parte del Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio di Amministra zione della Fondazione nomina tra i suoi componenti, durante la prima seduta dal proprio insediamento, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

6. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita; i Consiglieri e i componenti dei comitati hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle attività istituzionali secondo quanto previsto da apposito Regolamento. È invece retribuita, l'attività del Revisore dei Conti.

7. In assenza del Segretario del Consiglio, la sua funzione all'interno della riunione è svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

8. In assenza del Presidente la sua funzione all'interno della riunione è svolta dal Vice Presidente. Ove an che que sto sia assente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano fra quelli presenti.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o, in caso di impedimento di questi dal Vice Presidente, almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato con gli stessi criteri stabiliti per le convoca zioni delle riunioni del Consiglio dell'Ordine. Anche in assenza delle predette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con posta elettronica spedita almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio della riunione. Se lo chiedono almeno cinque componenti con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando con precisione l'argomento su cui deliberare, il Presi dente o chi ne fa le funzioni deve convocare immediata mente il Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno sei giorni ma non maggiore di quindici giorni; ove non lo faccia, il Presidente o chi ne fa le funzioni che non abbia un giustificato motivo per l'o missione decade automaticamente dalla carica.

10. L'adunanza del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita, anche mediante strumenti di video conferenza, quando siano presenti la maggioranza dei componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti. Quando si verifica una parità di voti prevale quel lo del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente comma 8.

11. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio sono fatte consta re da verbali, trascritti sull'apposito li bro debitamente vidimato prima dell'uso; tali verbali sono redatti dal Segretario, o da chi ne ha svolto le funzioni, e sono dallo stesso sottoscritti unitamente a chi ha presieduto la riunione.


Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fonda zione, ad eccezione di quanto di competenza dell'Ente Fondatore e di tutti gli altri organi della Fondazione. In particolare il Consiglio delibera, senza facoltà di delega, in merito alle seguenti attività:

a) nomina del Vicepresidente, Tesoriere e Segretario;
b) nomina i Comitati di cui all'art. 8;
c) scelta degli indirizzi e delle linee guida generali dell'attività della Fondazione, su base annuale e pluriennale, e stesura dei programmi di attività della Fondazione medesi ma;
d) redazione e approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo di ogni anno solare e delle rispettive relazioni illustrative, fatto salvo il parere vincolante dell'Ente Fondatore;
e) assunzione e licenziamento del personale dipendente, nonché determinazione del trattamento giuridico ed eco nomico;
f) accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dal la legge;
g) decisioni sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
h) eventuali modifiche allo statuto secondo quanto previsto all'art.20;
i) stipula di contratti in generale e dell'attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini della Fondazione;
l) adempimento di ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare annualmente agli iscritti all'Ordine i rendiconti e le relazioni ad essi allegate, esclusivamente a scopo in formativo ma fornendo ogni chiarimento in merito.

3. Il Consiglio può occasionalmente e temporaneamente delegare parte dei suoi poteri ad uno o più suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti per consulenze.


Art. 11 - Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente è nominato dall'Ente Fondatore ed è membro del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fon dazio ne di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta;
- vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
- predispone, coadiuvato dal Tesoriere, il progetto del rendiconto annuale e del bilancio preventivo da sotto porre al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto all'art. 18;
- convoca e partecipa alle riunioni dei Comitati;
- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ra tifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva, da convocarsi immediatamente con la procedura di urgenza di cui al comma 9 dell'art. 9.

4. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

5. Il Vice Presidente sostituisce e svolge le funzioni del Presidente in ogni caso di sua assenza o impedimento. In ca so di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere più anziano.

6. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle attività volte all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 12 - Il Tesoriere e il Segretario

1. Il Tesoriere e il Segretario sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e sono membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Al Tesoriere compete:
- il controllo e la responsabilità della tenuta della contabilità;
- l'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio,

in esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;

- coadiuvare il Presidente nella predisposizione del progetto del rendiconto annuale e del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscrizione, disgiuntamente al Presidente, de gli ordinativi di pagamento e/o di incasso.

3. Il Segretario collabora con il Presidente per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio ed è il responsabile della loro conservazione, nonché della corrispondenza e di tutta la documentazione dell'attività della Fondazione.


Art. 13 - Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce il compenso a carico della Fondazione, e decade con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, fatta salva la possibilità di rinnovo.

2. Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita re lazione sui preventivi e sui consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

3. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.


Art. 14 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

1. La Fondazione può essere assistita, per delibera del Consiglio di Amministrazione, da un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive. Esso ha anche funzioni propositive in materia culturale, didattica e tecnico - scientifica.

2. Il Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio Coordinatore nella persona di uno dei suoi membri ed è composto da un numero variabile da tre fino a nove membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra co loro che hanno particola ri competenze nelle attività che rientrano negli scopi della Fondazione.


Art. 15 - Il Comitato Borse di Studio

1. Il Comitato Borse di Studio è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato ha il compito di predisporre i regola menti necessari in materia di borse di studio, in conformità agli scopi enunciati nel presente statuto. Ha altresì funzione consultiva e propositiva verso il Consiglio di Amministrazione per tutto ciò che attiene al l'istituzione, promozione, sovvenzione, valutazione e assegnazione in materia di borse di studio.


Art. 16 - Il Comitato Rapporti Istituzionali

1. Il Comitato Rapporti Istituzionali è composto dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni istituzional mente operanti in rapporto alla professione di Geologo nel territorio della Toscana ed invitati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Coordinatore del Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato Rapporti Istituzionali ha, oltre ai compiti consultivi e propositivi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, anche quello specifico di promuove re la figura del geologo nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'ordinamento professionale.


Art. 17 - Il Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Di rettore, ne attribuisce competenze e ne determina i poteri, durata in carica e retribuzione. Il Consiglio può in qualsiasi momento revocare la nomina del Direttore a proprio insindacabile giudizio, mediante delibera con tenente opportuna motivazione.

2. Il Direttore deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, e deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza ed esperienza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione.

3. Il Direttore decade alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

4. Il Direttore compie gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione, riferendo allo stesso secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso.

5. I principali compiti del Direttore sono i seguenti:
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e coadiuvare il segretario nella redazione del verbale;
- provvedere ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e coadiuvare il Presi dente nel la loro esecuzione;
- avvalendosi delle consulenze necessarie coadiuvare il tesoriere nel curare l'a dem pi mento di tutti gli obbli ghi di legge (fiscali, con tabi li, di bilancio), assicurare il rispetto delle scadenze previ ste dalla legge, dal lo Sta tuto nonché previste dai provvedi menti del Consiglio di Amministrazione;
- dirigere e coordinare il personale della Fondazione, assicurando l'efficiente svolgimento delle attività della Fondazione;
- curare ogni altro adempimento e incarico ad esso de mandato dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 18 - Bilancio della Fondazione

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta delle scritture contabili della Fondazione e redige il conto preventivo e consuntivo di ogni anno solare con le relative relazioni illustrative, provvedendo alla loro trasmissione al Revisore per l'espressione del relativo parere.

2. Il conto consuntivo e preventivo saranno trasmessi all'Ordine affinché vengano allegati al bilancio del l'Ordine stesso da presentare agli iscritti.


Art. 19 - Estinzione della Fondazione

1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione a qualsiasi causa determinata, le attività della stessa saranno liquidate a cura di un col legio di tre liqui datori nominato dallo stesso Consiglio della Fondazione. Il patrimonio residuo sarà de stinato all'Ordine, a Fondazioni con finalità analoghe, o ai fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, o destinati a borse di studio che verranno assegnate secondo le determinazioni del Consiglio dell'Ordine salvo diversa destinazione imposta per Legge.


Art. 20 - Modifiche dello Statuto

1. Ove in seguito se ne presentasse l'opportunità al fine di conseguire meglio e più estesamente gli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme del Codice Civile, potrà con apposita delibera modificare lo statuto della Fondazione, on de con sentire l'ingresso di partecipanti istituzionali, di partecipanti privati e di sostenitori per manenti, i quali, fermi sempre gli scopi di cui all'articolo 3), con tribuiscano al patrimonio della Fondazione ed alla realizza zione delle sue attività.

2. Le eventuali modifiche devono acquisire parere vin colante dell'Ente Fondatore e risultano in ogni caso immodificabili gli scopi originari della Fondazione.

3. La delibera di modifica dello statuto dovrà essere approvata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 10.

4. Le modifiche dovranno essere sottoposte al Consiglio dell'Ordine per l'ap pro va zione nei modi di legge.


Art. 21 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme di legge applicabili in materia.